Circolare C 62/26: contingenti tariffari e revisione a posteriori della dichiarazione doganale

Fedespedi

27 maggio 2026

Circolare Fedespedi C 62/26 – Commento alla sentenza T-177/25 del Tribunale UE e all’avviso ADM del 25 marzo 2026. Il testo chiarisce che non è possibile modificare a posteriori la dichiarazione doganale per inserire un contingente tariffario e ottenere un’aliquota diversa, con impatto diretto sulle procedure di revisione delle dichiarazioni.

Circolare C 62/26: contingenti tariffari e revisione a posteriori della dichiarazione doganale

Circolare n. C 62/26 SB/nf, con commento a cura dello Studio Legale LCA, su contingenti tariffari e revisione a posteriori della dichiarazione doganale alla luce della sentenza del Tribunale dell’UE nella causa T-177/25 e dell’avviso ADM del 25 marzo 2026.

L’operatore economico non può modificare a posteriori la dichiarazione doganale già presentata per accedere a un contingente tariffario. Il Tribunale dell’UE ha negato la revisione su istanza di parte ex articolo 173 del Reg. UE 952/2013 (CDU), affermando che l’articolo 173, paragrafo 3, non consente di aggiungere in una dichiarazione precedente il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire l’aliquota erga omnes inizialmente richiesta con un’aliquota preferenziale.

L’avviso ufficiale pubblicato da ADM il 25 marzo 2026 richiama e ribadisce questo principio, sottolineando che non è più possibile sanare ex post la mancata richiesta della quota tramite la procedura di revisione spontanea della dichiarazione doganale.

Link: https://h58c0.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBlbZhEZ4fdJltEJ2H/PsNQfIWQ_o0x

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