Confetra
4 giugno 2026
Confetra richiama la circolare ADM 10/D del 12 maggio 2026: nei casi di più dichiarazioni registrate presso uffici diversi, la revisione può essere concentrata presso l’Ufficio della sede legale dell’operatore. Un chiarimento utile per gestire istanze e rimborsi in modo unitario.

Confetra, circolare n. 139/2026 del 4 giugno 2026, richiama la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 10/D del 12.05.2026 sulla revisione delle dichiarazioni doganali e sull’individuazione dell’Ufficio competente nei casi di pluralità di dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM.
Il chiarimento riguarda le ipotesi in cui un’unica istanza di revisione interessi più dichiarazioni registrate presso uffici diversi e fondate su motivazioni identiche o omogenee: in tali casi, la competenza è attribuita all’Ufficio ADM nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’operatore economico, anche quando la revisione è richiesta su istanza di parte.
La disciplina richiamata fa riferimento all’articolo 42, comma 1, delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione, di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 141/2024, e all’articolo 42, comma 2, che prevede l’avvio della revisione da parte dell’ufficio a seguito dei verbali di cui all’articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.
Per l’unificazione della trattazione devono ricorrere queste condizioni:
- le istanze devono riguardare più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM;
- la richiesta deve riferirsi al medesimo elemento della dichiarazione o dell’accertamento;
- le motivazioni poste a fondamento devono essere identiche o sostanzialmente omogenee.
La circolare precisa inoltre che i due o più Uffici ADM interessati devono essere messi a conoscenza, da parte dell’operatore, sia della presentazione della medesima istanza presso più uffici sia dell’omogeneità delle motivazioni poste a fondamento della richiesta.
Quando l’unificazione è possibile, gli Uffici che hanno ricevuto l’istanza, se non vi ha già provveduto l’operatore, devono trasmetterla per competenza all’Ufficio territorialmente competente sulla sede legale, informandone per conoscenza l’istante. Restano ferme le ordinarie forme di collaborazione e raccordo tra gli uffici per l’acquisizione degli elementi istruttori necessari alla valutazione e alla definizione delle istanze.
Per i rimborsi connessi all’attività di revisione, in caso di trattazione unificata, il pagamento deve essere effettuato dall’Ufficio competente mediante la procedura del funzionario delegato. Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della direttiva presso gli uffici dipendenti. Per il testo completo si invita a consultare l’allegato PDF.