Confetra
5 maggio 2026
Circolare Confetra n. 116/2026 – Illustra il D.L. 30.4.2026, n. 62, pubblicato in G.U. n. 99 del 30.4.2026, con misure su incentivi all’occupazione, salario giusto, rinnovi contrattuali, obblighi informativi, piattaforme digitali e versamento del TFR al Fondo INPS. Utili per aziende di trasporto, logistica e spedizioni per verificare esoneri, adempimenti e scadenze.
Roma, 5 maggio 2026 – Circolare Confetra n. 116/2026 sul D.L. 30.4.2026, n. 62, pubblicato in G.U. n. 99 del 30.4.2026.
Il decreto introduce misure in materia di lavoro e previdenza su incentivi all’occupazione, salario giusto, rinnovo dei contratti, obblighi informativi, lavoro tramite piattaforme digitali e versamento del TFR al Fondo INPS. Per diversi interventi la circolare segnala che si attendono istruzioni operative INPS o decreti attuativi/interministeriali.
Incentivi all’occupazione
Sono previsti esoneri contributivi per assunzioni di donne, giovani e disoccupati in aree ZES, con abrogazione di sgravi analoghi previsti dal decreto Milleproroghe. È introdotto anche un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro già in essere.
Per tutti gli sgravi è richiesto un incremento occupazionale netto calcolato come differenza tra i lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei dodici mesi precedenti. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le assunzioni e trasformazioni non devono riguardare rapporti domestici o apprendistato, dove espressamente esclusi. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Il decreto prevede limiti di spesa e monitoraggio INPS.
Bonus Donne
Dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi e rientranti nelle categorie di lavoratrici svantaggiate di cui al Reg. UE n. 651/2014, possono fruire di un esonero contributivo del 100%.
Durata massima: 24 mesi; 12 mesi per le lavoratrici svantaggiate. Sono esclusi premi e contributi INAIL. Il limite massimo è di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice; 800 euro su base mensile se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Le regioni citate sono Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Il beneficio vale anche per donne che, alla data dell’assunzione incentivata, erano state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero. Non spetta se nei sei mesi precedenti l’assunzione vi sono stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Se nei sei mesi successivi all’assunzione avviene il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, l’esonero viene revocato e il beneficio già fruito recuperato. I limiti di spesa sono pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2026, 63,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 51,3 milioni di euro per l’anno 2028.
Bonus Giovani
Dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato hanno un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Durata massima: 24 mesi. Sono esclusi premi e contributi INAIL.
Il limite massimo è di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore; 650 euro se la sede o unità produttiva è ubicata nelle regioni ZES indicate. I beneficiari sono soggetti che non hanno compiuto il 35esimo anno di età e sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, oppure privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di lavoratore svantaggiato ex art. 2 Reg. UE n. 651/2014.
Sono escluse le assunzioni di lavoro domestico e apprendistato. Per i soggetti delle categorie svantaggiate indicate al comma 4, l’esonero vale per 12 mesi. È prevista l’estensione ai soggetti che, alla data dell’assunzione, erano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Occorre incremento occupazionale netto, con calcolo ponderato per il part-time. Non devono esserci stati, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Se entro sei mesi dall’assunzione avviene un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, l’esonero è revocato e il beneficio già fruito recuperato; la revoca non incide sul periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero per i soggetti del comma 5.
I limiti di spesa sono pari a 109,7 milioni di euro per l’anno 2026, 252,4 milioni di euro per l’anno 2027 e 135,4 milioni di euro per l’anno 2028. L’INPS svolge il monitoraggio e sospende l’accoglimento delle ulteriori comunicazioni al raggiungimento del tetto di spesa. Il bonus è compatibile, senza riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Bonus ZES
Dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno hanno esonero contributivo del 100%. Durata massima: 24 mesi. Sono esclusi premi e contributi INAIL. Il limite massimo è di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Spetta solo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. I lavoratori assunti devono avere più di 35 anni e essere disoccupati da almeno 24 mesi. Sono esclusi lavoro domestico e apprendistato.
Il beneficio è esteso ai soggetti che erano stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero. Serve incremento occupazionale netto calcolato con gli stessi criteri degli altri bonus. Non deve esserci stata, nei sei mesi precedenti, alcuna procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi all’assunzione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito.
Certificazione conciliazione vita familiare-lavoro
È introdotto un esonero contributivo non superiore all’1% e nel limite massimo di 50 mila euro annui per ciascuna azienda. Il beneficio è destinato alle aziende in possesso di certificazione sul sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, richiamata come art. 8, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 184/2025. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’attuazione è subordinata a un apposito decreto interministeriale.
Salario giusto
La norma punta a garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Non introduce un salario minimo legale, ma rafforza la contrattazione collettiva.
Per il salario giusto si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riguardo al settore e categoria produttivi di riferimento, all’attività principale o prevalente, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Viene osservato che il CCNL logistica, trasporto e spedizione è l’unico contratto nel proprio ambito di competenza sottoscritto dalle principali associazioni datoriali del settore e dalle federazioni di categoria di CGIL, CISL e UIL. L’accesso a qualsiasi beneficio previsto dal decreto, inclusi gli incentivi all’occupazione, è subordinato alla corresponsione di un trattamento economico individuale non inferiore a quello complessivo individuato dalla norma.
Rinnovi contrattuali
Se il rinnovo del contratto collettivo ritarda oltre 12 mesi dalla naturale scadenza, le retribuzioni vengono adeguate alla variazione IPCA nella misura pari al 30% della stessa. La circolare segnala che il CCNL logistica, trasporto e spedizione già prevede un’indennità di copertura economica (ICE) pari al 40% dell’inflazione riferita all’anno precedente, che sale al 60% dopo 6 mesi dalla scadenza del CCNL.
La retribuzione convenzionale indicata è pari a 2.207 euro per il livello 3S e 2.237 euro per il livello B3. Per questo settore la disposizione non avrebbe effetti sulle imprese. È stabilito che il contributo di assistenza contrattuale non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del CCNL.
Obblighi di informazione
È stata inserita l’indicazione del codice alfanumerico del CCNL tra gli obblighi di informazione al lavoratore sia all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, sia nel prospetto paga. Il codice del CCNL logistica, trasporto e spedizione è I100.
Lavoro mediante piattaforme digitali
È recepita la Direttiva UE n. 2024/2831 sul lavoro svolto tramite piattaforme digitali. La disciplina viene ricondotta alle imprese che operano come piattaforme digitali di intermediazione del lavoro e non a chi usa solo strumenti tecnologici o digitali.
Per tali piattaforme non conta il nomen iuris del rapporto, ma le concrete modalità di svolgimento della prestazione, anche con sistemi automatizzati o algoritmici che esercitino poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell’accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso. Se emergono indici di controllo ed eterodirezione, il rapporto si presume subordinato.
Le piattaforme devono registrare e conservare per almeno 5 anni i dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Devono inoltre fornire ai lavoratori informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici per assegnazione attività, determinazione o modifica dei compensi, valutazione delle prestazioni e sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.
Il lavoratore ha diritto, su richiesta, a una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, e al riesame mediante intervento umano. Ai lavoratori subordinati che operano mediante piattaforme digitali è estesa l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance.
Per i rider delle piattaforme digitali, l’accesso alla piattaforma può avvenire con SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla piattaforma a un singolo codice fiscale con autenticazione a più fattori; la piattaforma non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale e non può commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. Dal 1 luglio 2026 il committente deve consegnare al rider autonomo il libro unico del lavoro, con annotazione mensile del numero di consegne e dell’importo totale erogato. Un decreto ministeriale stabilirà annualmente le attività di formazione base essenziali per i rider autonomi, aggiuntive alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, da seguire accedendo alla piattaforma SIISL.
Obbligo versamento TFR al Fondo INPS
I versamenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, dovuti per effetto delle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2026, possono essere effettuati entro il 16 luglio 2026 senza sanzioni civili e interessi.
La legge di Bilancio 2026 ha modificato i criteri di calcolo della soglia dimensionale per l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, collegandola alla media annuale di dipendenti in forza nell’anno precedente e non più alla cristallizzazione al 31 dicembre 2006. La disciplina previgente prevedeva l’obbligo per le imprese che, al 31 dicembre 2006, avevano una media occupazionale pari o superiore a 50 dipendenti.
Limitatamente al periodo 2026-2027 la soglia dimensionale è aumentata a 60 addetti. Dal 2028 al 2031 torna al valore previgente. Dal 2032 l’obbligo si estenderà ai datori di lavoro che occupano almeno 40 addetti.
Link: https://www.confetra.com/
Il testo è tratto dalla circolare e dall’allegato PDF richiamato nel messaggio; per il testo completo e i dettagli applicativi occorre consultare l’allegato.