Circolare Confetra n. 143/2026: iperammortamento per beni strumentali

Confetra

11 giugno 2026

Circolare Confetra n. 143/2026 – Illustra il DM MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 sull’iperammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi, con periodo di applicazione, aliquote, requisiti di accesso, adempimenti verso il GSE e documentazione da conservare. Utile per imprese di spedizioni, dogane e logistica che pianificano investimenti e autoconsumo energetico.

Circolare Confetra n. 143/2026: iperammortamento per beni strumentali

Roma, 11 giugno 2026. Confetra, con la Circolare n. 143/2026, richiama il DM MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, in corso di pubblicazione sulla G.U., che reintroduce per un periodo di tre anni il beneficio fiscale dell’iperammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

La misura sostituisce la precedente struttura di finanziamenti con crediti d’imposta dei Piani Industria 4.0 e Transizione 5.0 e si applica agli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Lo stanziamento complessivo è di circa 10 miliardi di euro.

Ambito di applicazione e soggetti ammessi

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensione aziendale, purché:

  • siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
  • rispettino le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • non si trovino in stato di liquidazione volontaria o coatta, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali.

Sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026 e i beni che consentano l’integrazione e l’interconnessione con i sistemi aziendali. Il provvedimento richiama l’articolo 109 del TUIR: rileva il momento di effettuazione dell’investimento, quindi possono rientrare anche investimenti ordinati prima dell’1 gennaio 2026 ma consegnati successivamente a tale data.

Aliquote e misure agevolative

La maggiorazione del costo ai fini della deduzione è pari a:

  • 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Le aliquote si riferiscono alle singole annualità e non all’intero triennio 2026-2028.

L’art. 7 del DL n. 38/2026, come convertito dalla L.n. 88/2026, ha eliminato il vincolo cd made in UE/SEE per i beni oggetto di investimento previsto originariamente dalla norma.

Adempimenti verso il GSE

L’accesso al beneficio è subordinato all’invio di comunicazioni al GSE, che svolge un ruolo centrale nelle verifiche e nei controlli. La piattaforma informatica sarà disponibile sul sito del GSE, nell’Area Clienti, con accesso tramite SPID/CIE.

Le comunicazioni previste sono cinque:

  • comunicazione preventiva, una o più per ciascuna struttura produttiva, con dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti previsti; il GSE ha 10 giorni per notificare l’esito del caricamento;
  • comunicazione di conferma, entro 60 giorni dalla notifica positiva del GSE, dimostrando di aver pagato almeno il 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene; per i beni in leasing, il requisito è soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente;
  • comunicazione di completamento, una volta completato l’investimento e verificata l’interconnessione dei beni entro il 15 novembre 2028;
  • comunicazione periodica, entro il 20 gennaio di ciascun anno, con informazioni sull’investimento effettuato, sui costi sostenuti e sulle modalità di utilizzo del beneficio fiscale;
  • comunicazione integrativa, entro il 30 giugno di ciascun anno, con il piano di ammortamento e la distribuzione delle quote del beneficio per ciascun esercizio.

I modelli, gli allegati e le istruzioni saranno approvati con uno o più decreti direttoriali del Ministero e pubblicati sul sito del MIMIT, su quello del GSE e sulla piattaforma incentivi.gov.it.

Autoproduzione di energia e controlli

Per gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono agevolabili, a determinate condizioni di localizzazione, gruppi di generazione, trasformatori e misuratori, impianti per la produzione di energia termica, servizi ausiliari di impianto e sistemi di stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non può eccedere il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il dimensionamento è riferito esclusivamente al fabbisogno del calore di processo.

Ai fini del controllo, l’impresa deve conservare la documentazione necessaria, incluse certificazioni contabili rilasciate da un revisore legale e perizie tecniche asseverate o attestazioni tecniche di un ente di certificazione accreditato. Sono inoltre richiamate specifiche regole per le imprese non obbligate alla revisione legale e per il settore agricolo.

Decadenza dal beneficio

Le cause di decadenza dal beneficio sono:

  • cessione o trasferimento all’estero del bene oggetto di investimento durante il periodo di fruizione della maggiorazione del costo, anche verso una struttura della stessa impresa, salvo sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene tecnologicamente equivalente o superiore;
  • mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare e non sanabile;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare la corretta determinazione dell’agevolazione;
  • false dichiarazioni;
  • impossibilità del GSE di effettuare i controlli a causa dei soggetti beneficiari.

La circolare segnala infine che seguiranno ulteriori aggiornamenti applicativi.

Documenti allegati