Confetra
4 giugno 2026
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibili le linee guida UE sull’origine preferenziale nell’Accordo interinale UE-Mercosur, utile per importatori ed esportatori che devono documentare correttamente il beneficio tariffario.

Roma, 4 giugno 2026. Con la circolare n. 137/2026 Confetra richiama l’Avviso dell’Agenzia delle Dogane del 15 maggio 2026 sull’applicazione provvisoria dell’Accordo interinale UE-Mercosur e sulle linee guida in materia di origine preferenziale.
L’Accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, è entrato in vigore dall’1 maggio 2026. L’Agenzia delle Dogane segnala che sul sito istituzionale, nel percorso Attività Dogane Origine delle merci, sono disponibili le Linee Guida della Commissione UE (DG TAXUD), redatte con il supporto degli SS.MM.
Il beneficio del trattamento tariffario preferenziale non è automatico e deve essere richiesto dall’importatore con idonea documentazione di origine. La richiesta avviene normalmente nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, ma può essere presentata anche successivamente all’importazione entro due anni.
Per gli operatori UE è centrale il sistema REX (Registered Exporter System): gli esportatori UE devono indicare il proprio numero REX nelle attestazioni di origine e, salvo spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro, non possono utilizzare il sistema senza registrazione. Il sistema elimina la necessità di firme fisiche sulle attestazioni e punta a digitalizzare e standardizzare le procedure.
Per i Paesi Mercosur la disciplina è differenziata: Argentina, Brasile e Uruguay adottano sistemi basati sui rispettivi identificativi fiscali nazionali, CUIT, CNPJ e RUT, e consentono l’emissione diretta delle attestazioni di origine; il Paraguay, nella fase iniziale, utilizzerà soltanto il sistema tradizionale dei certificati di origine emessi da organismi autorizzati.
L’accordo introduce inoltre un regime transitorio: per un massimo di cinque anni gli Stati del Mercosur potranno utilizzare, oltre all’autocertificazione, anche un certificato di origine rilasciato da enti autorizzati come camere di commercio o organismi riconosciuti sulla base delle legislazioni nazionali. Nella UE questo documento sarà considerato una forma di attestazione di origine.
Le merci possono essere considerate originarie se sono interamente ottenute nel territorio delle parti, prodotte esclusivamente con materiali originari oppure sufficientemente trasformate secondo regole specifiche. Per i prodotti industriali l’origine viene normalmente determinata tramite Product Specific Rules (PSR), con possibile applicazione di cambio di classificazione tariffaria, lavorazioni specifiche, limiti percentuali ai materiali non originari o combinazioni di requisiti.
È prevista una tolleranza generale del 10% del valore ex-works del prodotto finale per l’impiego di materiali non originari senza perdita dell’origine, con deroghe e limiti più restrittivi per i settori tessile e abbigliamento. Il testo richiama anche la possibilità di applicare il duty drawback, cioè il rimborso o la sospensione dei dazi sui materiali non originari impiegati nella produzione di beni esportati con origine preferenziale.
L’intesa introduce il cumulo bilaterale: materiali originari dell’UE utilizzati in lavorazioni nel Mercosur possono essere trattati come originari del Mercosur e viceversa. Sul fronte dei controlli, le autorità importatrici possono verificare l’origine anche dopo l’importazione tramite controlli documentali, analisi del rischio o selezioni casuali, mentre la parte esportatrice deve rispondere entro dieci mesi alle richieste di verifica.
Per le imprese di spedizioni e per gli operatori logistici il nuovo quadro richiede particolare attenzione alla raccolta delle prove di origine, alla correttezza delle attestazioni, alla gestione del REX e alla conservazione della tracciabilità lungo la catena di trasporto. Il testo richiama per riferimenti la circ.re conf.le n. 115/2026 e invita a consultare l’allegato per il testo completo.